Eventi fondamentali
NASCITA
La denuncia può essere fatta dal padre, la madre o un loro procuratore speciale, il medico, l'ostetrica o persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. La denuncia va eseguita entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata al Comune oppure entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita: in questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi è possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto il parto.
Dove
Con l'introduzione della Legge Bassanini, la sede della denuncia di nascita può essere, a scelta, il Comune dove è avvenuto il parto o il Comune di residenza dei genitori; nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre o presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di cura dove è avvenuta la nascita. Occorre presentare un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di nascita. Con l'introduzione della Legge Bassanini non occorre più la presenza dei due testimoni.
Casi particolari
I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, che non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita. Per i genitori non sposati che intendano riconoscere il figlio è necessaria la presenza di entrambi i genitori. E' possibile anche il prericonoscimento del figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza e previo appuntamento. Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre. Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà essere comunicato alla Procura della Repubblica del Comune ove è stata dichiarata la nascita. Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile. L'eventuale autorizzazione al seppellimento del feto dovrà essere richiesta alla USL competente in relazione al luogo del parto. Dopo le 28 settimane di gestazione il dichiarante, oltre all'attestazione di parto, dovrà esibire il certificato necroscopico (avviso di morte) rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, dal medico necroscopico della USL competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l'ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento. Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte con la procedura predetta (esibizione dell'attestazione di parto, avviso di morte e autorizzazione al seppellimento). La pratica di riconoscimento successivo alla nascita viene svolta direttamente presso l'ufficio previo appuntamento, con la sola esibizione dei documenti di identità dei genitori naturali.
MATRIMONIO
La prima cosa da fare è recarsi all'Ufficio di Stato Civile dove almeno uno degli sposi è residente. Occorre presentarsi esibendo i documenti di identità di entrambi. L'Ufficiale di Stato Civile provvede agli adempimenti d'Ufficio ed a richiedere la documentazione occorrente. Il processo verbale relativo alle Pubblicazioni di Matrimonio dovrà essere sottoscritto da entrambi gli sposi, allegando copia fotostatica del documento di identità valido. La Pubblicazione sarà affissa per 8 giorni nei rispettivi Comuni di residenza e trattenuti ancora per 3 giorni per eventuali opposizioni. Per fissare la data di celebrazione di matrimonio, alla scadenza dei suddetti termini il Comune rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione (nullaosta) da consegnare al Parroco, se si sceglie il rito concordatario, o all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di residenza degli sposi, se si sceglie il rito civile. Se si sceglie di celebrare il matrimonio con rito civile, la cerimonia si svolgerà presso la Sede Comunale, dal lunedì al sabato compreso. Con la celebrazione del matrimonio i coniugi si trovano automaticamente in regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio). Se i coniugi scelgono il regime di separazione dei beni possono richiederlo prima del matrimonio oppure in un secondo tempo davanti ad un notaio.
Casi particolari
Qualora per gravi motivi gli sposi non possano effettuare le Pubblicazioni occorre l'autorizzazione del Tribunale civile. Per chi ha compiuto 16 anni ed intende contrarre matrimonio prima della maggiore età occorre l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Per i cittadini stranieri è necessario il nullaosta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalla competente autorità del proprio paese in Italia ai sensi dell'art.116 del C.C. comprensivo di generalità paterne e materne. Nel caso che tali generalità non risultassero dal nullaosta di cui sopra, lo stesso dovrà essere integrato dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato o su modello internazionale o in lingua originale ma debitamente tradotto e legalizzato dall'Ambasciata o dal Consolato dello Stato di origine presso il nostro Paese.
Altro
Il certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio è il documento che permette di contrarre matrimonio ed è indispensabile per chi intenda sposarsi. Viene rilasciato solo dopo che le pubblicazioni di matrimonio sono rimaste affisse otto giorni più tre giorni successivi di deposito. Alla scadenza dei termini il Comune rilascia tale documento da consegnare al parroco (rito concordatario o religioso) o lo trattiene agli atti dello stesso Ufficio di Stato Civile (rito civile). Il documento decade dopo 180 giorni qualora il matrimonio non venga celebrato entro tale periodo.
MORTE
La dichiarazione di morte viene generalmente effettuata dalle Imprese funebri e solo in casi eccezionali dalle famiglie presso l'Ufficio di Stato Civile. E' necessario l'avviso di morte rilasciato dal medico che constata il decesso, comprensivo di referto necroscopico e scheda ISTAT. Qualora risultino segni o indizi di morte violenta è necessario il nullaosta del Magistrato competente presso la Procura della Repubblica a corredo della documentazione sopra descritta.
CITTADINANZA
La cittadinanza è il rapporto che lega un soggetto ad uno stato determinando lo scaturirsi di diritti e di doveri derivanti da tale situazione. La cittadinanza ai sensi della vigente normativa (legge n.92/91) si può conseguire: per nascita in qualità di figlio legittimo o riconosciuto da padre o madre italiani (Jure sanguinis) per adozione su dichiarazione di parte per matrimonio per residenza ininterrotta nello stato. La cittadinanza può anche essere riconosciuta: a stranieri di ceppo italiano ai sensi della circolare del Ministero dell'nterno K28.1 dell'8/04/1991 Jure soli qualora si verifichino le seguenti condizioni: genitori ignoti, genitori entrambi apolidi o genitori entrambi stranieri che in base alle leggi vigenti nel proprio paese non possono trasmettere la cittadinanza al figlio perchè nato al di fuori dello stato di appartenenza degli stessi. L'Ufficio di stato civile del Comune è preposto agli adempimenti di cui sopra con esclusione dell'istruttoria delle pratiche relative al conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio o residenza ininterrotta nello Stato le cui formalità per l'inoltro dell'istanza sono di competenza della Prefettura competente per territorio. L'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza si attiva solo quando il decreto Ministeriale o Presidenziale viene emesso ed è stato notificato all'interessato iscrivendo l'atto di giuramento negli appositi registri e trascrivendo di seguito il decreto di concessione. Per quanto concerne la perdita della cittadinanza italiana gli unici casi contemplati derivano dalla dichiarazione di rinuncia da parte del cittadino da rendere presso il Consolato italiano ove l'interessato risiede all'estero o per automatismo a seguito di naturalizzazione da parte di uno dei Paesi sottoscrittori della Convenzione di Strasburgo: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Svezia. Esiste infine l'opportunità di riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l'aveva perduta (tranne alcuni casi particolari) a seguito di dichiarazione dell'interessato presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o a seguito di automatismo, seppur guidato dalla volontà dell'interessato, trascorso un anno dall'iscrizione anagrafica in Italia. Le possibilità sopra illustrate sono riferite a situazioni in ipotesi dopo il 16/08/1992, data di entrata in vigore dell'ultima legge sulla cittadinanza, mentre per le situazioni verificatesi antecedentemente la normativa di riferimento è da individuare in base ai singoli casi.



